cassius ha scritto: ↑giovedì 2 settembre 2021, 0:31
aitutaki1 ha scritto: ↑giovedì 2 settembre 2021, 0:08
Tu sei sicuro di essere in condizioni psicofisiche per comprendere quello che leggi ?
(come nel caso delle sentenze sugli obblighi vaccinali e sullo scudo penale per omicidio)
cito dal tuo link :
"nessuno ti obbliga ad avere sempre un documento in tasca"
Sono due cose diverse. Ad andare in giro senza documenti non si rischia nulla, ma a non rilasciare i propri dati ad un pubblico ufficiale che te li chiede, si va incontro a qualche pesante guaio
Secondo te io mi sono rifiutato di fornire le generalità ?
ovvio che no
Impara almeno a leggere ! quello che non hai capito è che nessuno si è rifiutato di declinare nome, cognome etc
La tua vocazione all’insulto è incredibile, riesci a farlo nelle circostanze più neutre come questa.
Avevo letto che avevi declinato le tue generalità, MA
Quello che il Codice non dice è che ci sia il bisogno di documentare la propria identità. Significa che non è reato andare in giro senza documenti, ma si è tenuti a rispondere alla richiesta attraverso altri mezzi, ad esempio recandosi insieme ad un agente in un posto di Polizia per rilasciare e verificare i propri dati.
Ora vai a prenderti un Valium, ne hai bisogno.
Dal Brocardi , art. 651 CP
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni(1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali(2)(3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
Note
(1)
La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3)
E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.
Per l' accompagnamento coatto in caserma deve sussistere una di queste condizioni :
1 presunzione di dichiarazione di false generalità
2 individuo di particolare pericolosità , ad es. pregiudicato per reati penali
3 legittimo e fondato sospetto di reato o condotta pericolosa.
Se come nel mio caso , ti fermano mentre stai pedalando da solo, con mezzo in ordine (compreso anche di luci) , sei incensurato, non hai commesso nessuna violazione,
e non hai alcun motivo di fornire generalità false dato che non ti viene contestato nulla (la poliziotta locale è un' altra situazione, non siamo nemmeno arrivati alla richiesta di documenti)
l' accompagnamento coatto è un abuso.
E a Milano abbiamo il precedente di un agente condannato per questo in primo grado, assolto in appello quando è "spuntato" un testimone a suo favore, ma si trattava di un alterco per l' imposizione di multe per divieto di sosta o simili, non ricordo con precisione.
Io non ho avuto alcun alterco e non ero oggetto di nessuna sanzione.
Stessa cosa il ragazzo a Torino, per quello che ne sappiamo e per quanto dichiarato non da lui (che ha riferito di essere stato preso per un braccio, si suppone prima della resistenza) ma dall' agente.