RICEVO E VOLENTIERI PUBBLICO:
Maìno della Spinetta ha scritto:All'attenzione dell'egregio Cicloweb,
in merito all'esposto presentato dal ...Bitossi... in data ....martedì 15 maggio 2012...,
ed in rappresentanza dei Sig.
- Camoscio madonita
- levraro
- bartoli
- Spartacus
- Faab
- herbie
- maratoneta
le cui procure sono allegate in separato post,
si permette di far notare l'inoppugnabile chiarezza delle dichiarazioni di fantaciclismo avanzate dai detti fantaciclisti.
Chiedo in anticipo all'augusta Corte chiamata a decidere la presente controversia di indulgere sulle semplici notazioni che saranno presentate,
le quali, nella loro ovvietà, si avvicinano al triviale.
Tuttavia, conoscenze elementari di ermeneutica giuridica vogliono che il principio guida nell'interpretazione di un regolamento e di una dichiarazione privata sia la buona fede,
e che da detto principio discendano due regole applicabili al caso concreto, ovvero che
1) in caso di dubbio sia da preferire l'interpretazione più prossima al senso comune, e
2) nel caso la dichiarazione voglia discostarsi dal senso comune, essa debba essere redatta secondo la massima chiarezza.
Dall'applicazione di tali regole deriva che nell'interpretare l'art. 8 del regolamento "Il Fantaciclismo di Cicloweb 2012 - Giro d'Italia", il quale recita "In caso di omonimia del cognome, specificare anche il nome del ciclista pronosticato, pena l'esclusione dal conteggio", si debba tenere conto delle circostanze in cui la dichiarazione di volontà sia stata fatta, per interpretare la stessa, e chiedersi cosa voglia il senso comune in detta circostanza.
Se vi fosse una Milano-Sanremo, e qualcuno pronosticasse "Sagan" come vincitore, non vi sarebbe dubbio che il Sagan in questione sia Peter, in quanto così vuole il senso comune, quando invece, nel caso si volesse pronosticare il fratello meno celebre, si dovrebbe specificare il nome, la squadra, o qualsiasi altra qualità aiuti ad identificarlo in maniera univoca.
Nel caso di specie,
ad Assisi, in un finale definibile dagli esperti "da Rodriguez", "garagista", "da scattista", è ovvio che il J. Rodriguez che è stato pronosticato, è lo stesso Rodriguez che addirittura è diventato un aggettivo per tale tipo di finali, "rampa, arrivo, strappo da Rodriguez". Il senso comune vuole che sia il J. Rodriguez della Katusha il pronosticato per tali arrivi, e non quello dell'Androni. Qualora, invece, ad Assisi si fosse voluto pronosticare il corridore dell'Androni, lo si sarebbe dovuto fare specificando in modo univoco a chi ci si stesse riferendo, perché contrario al senso comune.
Non sempre tali regole sono di soccorso. SI prenda l'esempio di una tappa di salita al Tour ove venga semplicemente indicato il cognome dei due celebri fratelli lussemburghesi. Tale indicazione sarebbe invalida, dato che secondo il senso comune entrambi sono molto forti in salita. Ed allora il puro criterio letterale tornerebbe ad essere utile nell'interpretare le dichiarazioni, e quindi nell'applicare l'art. 8.
Mi permetto, inoltre, di far notare che l'ultima disposizione dell'art. 8, "pena l'esclusione dal conteggio", prevede la facoltà, e non l'obbligo, di escludere dal conteggio coloro che avessero violato la regola, introducendo un criterio di ragionevolezza nell'interpretare le dichiarazioni e l'articolo che conferma le ricostruzioni interpretative viste supra.
Per queste ragioni,
- si richiede che i punti ottenuti dai Sig. Camoscio madonita, levraro, bartoli, Spartacus, Faab, herbie e maratoneta, nella tappa di Assisi, vengano mantenuti,
- si richiede inoltre, per eventuali discussioni future, che sia l'interpretazione del regolamento, che quella della volontà dei fantaciclisti, sia fatta secondo criteri di ermeneutica giuridica, e non secondo un vieto letteralismo.
Avv. Maìno della Spinetta
OGGETTO: CONTRO-CONTRODEDUZIONI
Eccellentissimo Collega del Foro di Alessandria,
siamo nuovamente ad argomentare sul caso giuridico sollevato dal nostro Studio Legale, in occasione della Tappa della competizione ciclistica denominata "Giro d'Italia" svoltasi in data 15/05 u.s., e sul concorso a pronostici a tale competizione correlato.
La Sua memoria avversa al Ricorso da noi presentato mostra, a nostro modesto avviso, alcune evidenti falle e contraddizioni.
Sicuri di non abusare della Sua pazienza, ci pregiamo di illustrarLe due diversi ragionamenti, il primo a carattere squisitamente giuridico, il secondo di tipo logico/probabilistico.
Dopo attenta analisi delle Sue controargomentazioni, evidenziamo come la caratterizzazione su base ermeneutica del Suo intervento presenti alcuni rischi di contraddittorietà e di sottile ma profonda incompatibilità, se non addirittura per alcuni versi contrapposizione, verso basilari princìpi di filosofia del Diritto. Nella fattispecie, per il nostro punto di vista improntato al giuspositivismo, tale intervento si rivela fallace in quanto foriero di possibili antinomie giuridiche.
Vorremmo di passaggio sottolineare come non ci sorprenda il fatto che tali argomenti giungano da una terra come la Sua, ben conosciuta dal cultori del Diritto come culla della Giurisprudenza, ma pure nella storia recente interessata da una profonda crisi giudiziaria, che in concreto, anche grazie ad un tollerato abuso dell'atteggiamento informante pure la Sua memoria, ovvero il continuo ricorso all'interpretabilità della norma giuridica, è causa di non poche controversie irrisolvibili, ed in definitiva di una frequente paralisi della Giustizia, con gravi ricadute sul principio di certezza della pena, anzi forse, in casi simili a questo, di certezza del Diritto.
E' lo stesso articolo del regolamento che anche Lei richiama (
Art. 8: "In caso di omonimia del cognome, specificare anche il nome del ciclista pronosticato, pena l'esclusione dal conteggio") a giustificare inequivocabilmente il nostro punto di vista. Appare palese come il legislatore, nel porre questa condizione, abbia intravisto la possibilità di confusione causata da omonimie, parentele, ecc., ed abbia sentito il bisogno di normare tale rischio. Il Suo argomento acquisterebbe valore se tale articolo non fosse mai stato espresso: in mancanza di tale specificazione, sarebbe quindi possibile invocare il principio di
buona fede, non applicabile invece, in presenza di un esplicito richiamo all'attenzione da porre nell'evenienza di omonimie, al caso in questione. Anzi, assumerebbe addirittura carattere prevalente l'ipotesi di possibile
mala fede del concorrente; il quale, per garantirsi indebito vantaggio, potrebbe, in linea puramente teorica, indicare volutamente un nominativo appartenente a più soggetti pronosticabili, nella non remota speranza di vedersi aggiudicare l'esattezza del pronostico,
La seconda nostra contro-contro-argomentazione si rifà proprio agli altri esempi di omonimia da Lei addotti: è singolare come non venga presa in considerazione l'ipotesi che, almeno nella competizione in corso, i due soggetti tra loro confondibili possano figurare nella medesima triade (sportivamente denominata "podio") generatrice dell'assegnazione dei punteggi. La pur brillante astrattezza che contraddistingue il Suo ragionamento cadrebbe miseramente in una evenienza similare, che nell'inquadramento giuridico da Lei proposto condurrebbe ad una
impasse irrisolvibile per l'assegnazione dei punteggi, con ricadute sulla credibilità del concorso a pronostici, se non addirittura foriera della sua totale invalidazione e susseguente cancellazione.
E' pertanto evidente ai nostri occhi come Lei invochi un principio (la buona fede) che poi possa essere ignorato nel momento in cui la a volte beffarda realtà dello svolgimento dei fatti possa portare a tali risultati.
Facciamo notare come tale evenienza non sia statisticamente trascurabile: la si è infatti sfiorata nella tappa oggetto del nostro Reclamo (in cui, come detto, il nostro Assistito e giunto al traguardo 52° unicamente a causa di mera sfortuna - il salto di catena - oltre che di un proditorio sabotaggio artatamente messo in atto da un affiliato alla federazione Kazaka). Anche nella tappa di due giorni dopo, in cui è giunto 6° al traguardo, la malaugurata ipotesi di una ininterpretabilità dei pronostici si è rivelata più che probabile.
Anzi, siamo costretti a rivelare in questa sede come il nostro Assistito da quel momento in poi si sia volutamente trattenuto, su nostro suggerimento, dal dare lezioni di ciclismo al resto del plotone ed a gran parte del pubblico, e si sia limitato a "gestirsi", proprio in attesa dell'auspicabile risoluzione della pendente vertenza.
Comunque, notiamo con soddisfazione come, dopo il reclamo da noi interposto, l'accorgimento di meglio specificare il nome di battesimo degli omonimi sia diventato uso comune da parte dei pronosticatori, giungendo in alcuni casi alla definizione di dettagli aggiuntivi quali la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il patronimico, nonché dati antropometrici come altezza e peso corporeo.
Pertanto ed in conclusione, alla luce di queste nuovamente inoppugnabili motivazioni ed argomentazioni, siamo a chiedere la conferma delle ammende richieste in prima istanza, con sanzione accessoria del loro raddoppio, vista la latenza di una decisione definitiva del TAR di Lecce.
Distinti Saluti
Studio Mkuu, Rueda & Chavez
5ª Calle Las Delicias - Edif. Abajia - Piso 4 - Caracas
Post Scriptum: il ritardo nella formulazione delle presenti controdeduzioni è dovuto unicamente alla necessità della sua traduzione dall'originale castigliano all'italiano, per la quale ci siamo valsi della scrupolosa collaborazione di interpreti al momento impegnati pure, con la medesima funzione, nelle interviste del dopo-tappa all'interno delle trasmissioni dell'emittente televisiva di stato italiana, e pertanto in questo periodo oberati da notevoli impegni.
Vogliamo infine ricordare come l'utente denominato "Bitossi" non abbia alcun rapporto in essere, né di tipo professionale né di altro tipo, con nostro Studio. La sua collaborazione riveste unicamente carattere passivo, in quanto depositario di nostra corrispondenza presso il suo profilo, da noi eletto nostro Domicilio in Italia.